Comitato ALBERTO: differenze tra le versioni

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==Progetto di riforma della normativa europea==
==Progetto di riforma della normativa europea==
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''Proposta di modifica''
''Proposta di modifica indirizzata ai parlamentari europei''


La proposta di modifica sembra voler aggiungere un'ulteriore motivazione per la quale gli Stati membri possono limitare alcuni diritti e obblighi stabiliti dalla Direttiva 2002/58/CE. L'aggiunta punta a consentire restrizioni per tutelare la vita di una persona in oggettivo o presunto pericolo di vita.
La proposta di modifica vuole aggiungere un'ulteriore motivazione per la quale gli Stati membri possono limitare alcuni diritti e obblighi stabiliti dalla Direttiva 2002/58/CE. L'aggiunta punta a consentire restrizioni per tutelare la vita di una persona in oggettivo o presunto pericolo di vita.


Questa modifica può essere vista come un tentativo di bilanciare la protezione della privacy e dei dati personali con la necessità di garantire la sicurezza delle persone in situazioni di pericolo. Tuttavia, sarebbe importante valutare attentamente l'impatto di questa aggiunta sulla privacy e i diritti fondamentali, assicurandosi che le restrizioni siano applicate in modo proporzionato e rispettino i principi generali del diritto dell'Unione europea.
Questa modifica può essere vista come un tentativo di bilanciare la protezione della privacy e dei dati personali con la necessità di garantire la sicurezza delle persone in situazioni di pericolo. Tuttavia, sarebbe importante valutare attentamente l'impatto di questa aggiunta sulla privacy e i diritti fondamentali, assicurandosi che le restrizioni siano applicate in modo proporzionato e rispettino i principi generali del diritto dell'Unione europea.
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Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/ CE
Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/ CE


1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica '''o per tutelare la vita di una persona in oggettivo o presunto pericolo di vita'''; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunica- zione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enun- ciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comuni- tario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea.
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica '''o per tutelare la vita di una persona in oggettivo o presunto pericolo di vita'''; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunica- zione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea.
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